Riforma del Regolamento del Senato

Riforma del Regolamento del Senato. Proposta dei relatori: Sen. Gaetano Quagliariello e Sen. Luigi Zanda
12 AGO 20
Immagine di Riforma del Regolamento del Senato
Proposta dei relatori: Sen. Gaetano QUAGLIARIELLO, Sen. Luigi ZANDA
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27 Gennaio 2012


1. Personalità del voto. Norme "anti-pianisti"

Art. 8 - Attribuzioni del Presidente

1.Il Presidente rappresenta il Senato e regola l’attività di tutti i suoi organi, facendo osservare il Regolamento. Sulla base di questo, dirige la discussione e mantiene l’ordine, giudica della ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, assicura la regolarità e la personalità del voto, stabilisce l’ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Sovrintende alle funzioni attribuite ai Questori ed ai Segretari. Assicura, impartendo le necessarie direttive, il buon andamento dell’Amministrazione
del Senato.

Art. 12 - Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato; delibera le sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori; nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i Regolamenti interni dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti; assume le iniziative ritenute opportune per assicurare la regolarità del voto; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.

2. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza, tenute ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 67, partecipano i Presidenti dei Gruppi parlamentari che non abbiano propri componenti in seno al Consiglio stesso.

3. Il Consiglio di Presidenza rimane in carica, quando viene rinnovato il Senato, fino alla prima riunione della nuova Assemblea.

Art. 66 - Richiamo all'ordine

1. Se un Senatore turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o altera la regolarità del voto, il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.

2. Il Senatore richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni al Senato alla fine della seduta o anche subito, a giudizio del Presidente. A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo

Art. 106-bis - Personalità del voto


1. Il voto espresso dai Senatori è strettamente personale. È fatto divieto ad ogni Senatore di sostituirsi in qualunque modo ed in qualunque occasione all’espressione di un voto ad un altro Senatore.

2. Norme anti-frammentazione

Art. 14 - Composizione dei Gruppi parlamentari


1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.
2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Presidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.
3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.
4. Ciascun Gruppo deve essere composto da almeno dieci Senatori e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall’aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni del Senato della Repubblica propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l’elezione di Senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati col medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di un Gruppo risultante dall'aggregazione di partiti o movimenti che si siano presentati alle elezioni con diversi contrassegni, tra loro apparentati. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo, formano il Gruppo misto.

5. In carenza dei requisiti di cui al comma 4, il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi, purché composti da Senatori, in numero non inferiore a cinque, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente.

Art. 15 - Convocazione e costituzione dei Gruppi parlamentari

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indìce, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.
2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del primo comma. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più Vice presidenti ed uno o più Segretari. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.
3. Nuovi Gruppi parlamentari possono essere costituiti in corso di legislatura solo se risultanti dalla fusione di Gruppi preesistenti.

3. Giunte di garanzia

Art. 18 - Giunta per il Regolamento.


1. La Giunta per il Regolamento è composta di dieci Senatori ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato.
2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare con non più di quattro membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività tenendo conto, per quanto possibile, del criterio di proporzionalità fra i gruppi della maggioranza e i gruppi delle opposizioni.
3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.
3-bis. Qualora nel corso dei lavori uno o più Presidenti di gruppi sollevi una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente, senza che ciò determini necessariamente una sospensione dei lavori, sottopone tempestivamente la questione alla Giunta per il Regolamento.

Art. 135 - Esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione


1. Le domande di autorizzazione a procedere inviate al Senato sono deferite dal Presidente all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'articolo 19. A questa il Ministro competente trasmette i documenti che gli siano richiesti.

2. La Giunta non si pronuncia su una domanda di autorizzazione a procedere nel solo caso in cui il Ministro dia comunicazione che il relativo procedimento è cessato.

3. Per la validità delle riunioni della Giunta in sede di esame delle autorizzazioni a procedere è prescritta la presenza di almeno un terzo dei componenti.

4. Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa.

5. Il Senatore, nei cui confronti è stata richiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio, che non si sia presentato spontaneamente al magistrato per fare dichiarazioni ai sensi del codice di procedura penale, può fornire chiarimenti alla Giunta anche mediante memorie scritte.

6. Se la domanda di autorizzazione a procedere ha per oggetto il reato di vilipendio alle Assemblee legislative, la Giunta può incaricare uno o più dei suoi componenti di un preventivo esame comune con rappresentanti della competente Giunta della Camera dei deputati.

7. La Giunta deve riferire al Senato nel termine di trenta giorni dalla data di assegnazione della domanda, salvo che le sia stato concesso, e per una sola volta, un nuovo termine che non può superare quello originario.

8. Presentata la relazione o trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la domanda viene inserita tra gli argomenti iscritti nel calendario o nello schema dei lavori in corso.
9. E' ammessa in ogni caso la presentazione di relazioni di minoranza.

10. L’Assemblea discute e delibera sulla proposta della Giunta. L’Assemblea, in difetto di proposta della Giunta su una richiesta di autorizzazione già inserita nel calendario dei lavori, delibera sulla
domanda di autorizzazione, udita la relazione informativa del Presidente della Giunta o di altro membro della Giunta dalla stessa espressamente delegato.

10-bis. L’Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz’altro approvate le conclusioni della Giunta, se, prima dell’inizio della discussione, un decimo dei componenti del Senato, tra i quali siano presenti almeno tre componenti della Giunta, non abbia formulato proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

10-ter. Qualora siano state formulate proposte con gli ordini del giorno di cui al comma 10-bis, esse sono poste in votazione mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo. Respinti gli ordini del giorno la proposta della Giunta si intende senz’altro approvata.

10-quater. Ad eccezione delle proposte di rinvio degli atti alla magistratura richiedente, per le deliberazioni sugli ordini del giorno di cui al comma 10-ter e` possibile avanzare richiesta di voto segreto ai sensi dell’articolo 113, comma 4.

10-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per tutte
le proposte della Giunta in ordine alle autorizzazioni o declaratorie richieste al Senato ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione, nonché alle richieste direttamente esaminate ai sensi del secondo periodo del comma 10.

11. Soppresso

Art. 135-ter - Verifica dei poteri

1. L’Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari riguardanti elezioni contestate nonché sulle proposte in materia di ineleggibilità originaria o sopravvenuta, di decadenza e di incompatibilità.
2. L’Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz’altro approvate le conclusioni della Giunta, se, prima dell’inizio della discussione, un decimo dei componenti del Senato, tra i quali siano presenti almeno tre componenti della Giunta, non abbia formulato proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno che motivino la richiesta alla Giunta di rivalutare singoli profili della propria istruttoria e attribuiscano un termine per riferire nuovamente all’Assemblea.

2-bis. Qualora siano state formulate proposte con gli ordini del giorno di cui al comma 2, esse sono poste in votazione ai sensi dell’articolo 113, comma 3. Se gli ordini del giorno sono respinti, la proposta della Giunta si intende approvata.

4. Comitato per la legislazione

Art. 19-bis. — (Comitato per la legislazione).

1. Il Comitato per la legislazione, di seguito denominato «Comitato», è composto di dieci Senatori, scelti dal Presidente del Senato in modo da garantire la rappresentanza proporzionale tra i gruppi e tra la maggioranza e le opposizioni.

2. Il Comitato elegge tra i componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza ogni due anni secondo la procedura di cui all’articolo 27.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui disegni di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro il termine di otto giorni decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. Nel caso di disegni di legge di conversione di decreti-legge, ovvero di disegni di legge dichiarati urgenti, tale termine è ridotto a tre giorni. All’esame presso il Comitato partecipano il relatore della Commissione competente in sede referente e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i disegni di legge, ovvero gli emendamenti al loro esame, affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Senato, l’Assemblea può rimettere al Comitato, ai fini dell’espressione del parere, gli emendamenti al suo esame che non siano stati già esaminati dalle Commissioni. Le richieste devono essere presentate entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell’Assemblea relativamente al disegno di legge al quale sono riferite, e non determinano comunque modificazioni al calendario dei lavori dell’Assemblea o della Commissione. Al termine dell’esame, il Comitato esprime un parere sulla base dei principi derivanti dalla Costituzione, dalle leggi e dal Regolamento.

5. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell’esame ovvero, in mancanza, trasmettono obbligatoriamente al Comitato i disegni di legge recanti norme di delegazione legislativa, di definizione dei principi fondamentali della legislazione nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge.

6. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l’Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzienti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

7. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del disegno di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l’Assemblea. In tal caso, si intendono presentate come emendamenti per l'Assemblea le proposte di modificazione o soppressione motivate con esclusivo riferimento alla qualità del testo legislativo ovvero alla sua efficacia per la semplificazione ed il riordino della legislazione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti o la votazione per parti separate. Quando il Comitato esprime parere contrario o condizionato su un disegno di legge che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, con riferimento alla qualità del testo legislativo ovvero alla sua efficacia per la semplificazione ed il riordino della legislazione, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

8. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4, e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

9. Salvo che risulti impossibile a causa dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell’Assemblea, il Comitato si esprime sul testo risultante dalle modifiche introdotte in sede referente dalla Commissione e può delegare il suo Presidente alle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 103.

10. Il Presidente del Senato, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato e la Giunta per il Regolamento.

Art. 103. — (Correzioni di forma e coordinamento finale).

1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo, il Comitato per la legislazione o ciascun Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrino in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte. L'Assemblea può altresì delegare il Presidente ad apportare, su proposta del Comitato per la legislazione, le correzioni di mera forma che dovessero rendersi necessarie.

5. Norme "anti-alterazione" della rappresentanza


Art. 21 - Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazioni da parte dei Gruppi.

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis.
2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.
3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari, tenendo conto, per quanto possibile, del criterio di proporzionalità tra i gruppi della maggioranza e i gruppi delle opposizioni.
4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente della 14ª Commissione è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.
4-bis. I senatori designati a far parte della 14ª Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14ª Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perché nella composizione della 14ª Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità e perchè essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1ª, 3ª e 5ª e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti.
5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.
6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.
7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

6. Prerogative delle Opposizioni


Art. 43 - Procedura delle Commissioni in sede referente.

1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario.
2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.
3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. E' ammesso il semplice rinvio della discussione, purchè non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.
3-bis. In ogni Commissione permanente i senatori appartenenti anche alla 14a Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all'art. 40, comma 1, dopo la conclusione del relativo esame presso la 14a Commissione permanente.
4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.
5. Soppresso
6. I Gruppi dissenzienti possono indicare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.
6-bis. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve.
7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.
7-bis. Qualora sia all’esame un disegno di legge inserito nel calendario dei lavori su richiesta di uno dei Gruppi di opposizione, la Commissione non può decidere l’abbinamento con altri disegni di legge, né modificare il testo se non vi sia il consenso del primo firmatario del disegno di legge stesso. La relazione per l’Assemblea indica analiticamente le proposte di modifica che la Commissione ritiene debbano essere apportate al testo. Tali proposte di modifica sono sottoposte al voto dell’Assemblea come emendamenti della Commissione.

Art. 48-bis - Richiesta di procedure informative.


1. Le procedure informative di cui agli articoli 46, 47 e 48 possono essere attivate su richiesta di un terzo dei componenti della Commissione ovvero di uno o più Presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti del Senato.

2. Fermo restando il potere del Presidente del Senato ai sensi dell’articolo 48, comma 1, il Presidente della Commissione, qualora valuti utile lo svolgimento delle procedure informative ai fini del compimento dell’istruttoria legislativa o comunque di rilevante interesse rispetto alle attribuzioni della Commissione, promuove lo svolgimento delle procedure medesime fissandone anche tempi e modalità in modo compatibile con la programmazione dei lavori della Commissione e dell’Assemblea.

Art. 50 - Relazioni e proposte di iniziativa delle Commissioni - Risoluzioni

1. Le Commissioni hanno facoltà di presentare all'Assemblea, di propria iniziativa, relazioni e proposte sulle materie di loro competenza.
2. A conclusione dell'esame di affari ad esse assegnati sui quali non siano tenute a riferire al Senato, le Commissioni possono votare risoluzioni intese ad esprimere il loro pensiero e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'argomento in discussione. Un rappresentante del Governo deve essere invitato ad assistere alla seduta.

3. Le risoluzioni, quando ne faccia richiesta il Governo o uno o più Presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti del Senato, o un terzo dei componenti la Commissione, sono comunicate, accompagnate da una relazione scritta, al Presidente del Senato affinché le sottoponga all'Assemblea.

Art. 57 - Pubblicità delle sedute.


1.Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Tuttavia, su domanda del Governo o di un decimo dei componenti del Senato, l'Assemblea può deliberare, senza discussione, di adunarsi in seduta segreta.
1-bis. La pubblicità dei lavori nella forma della trasmissione televisiva diretta è disposta dal Presidente del Senato. Uno o più Presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ad un quarto dei componenti del Senato possono chiedere, una volta al mese, la diretta televisiva di una seduta dell’Assemblea.

Art. 89 - Durata degli interventi.

1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i venti minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a sessanta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori di maggioranza e di minoranza e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a sessanta minuti.

2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti.

3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.

4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea. 


7. Emendamenti. Ammissibilità, presentazione, votazione

Art. 100 - Esame degli articoli. Presentazione degli emendamenti

1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli.
2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo.
2-bis. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti che, ove approvati, determinerebbero un contenuto eterogeneo degli articoli del disegno di legge.

3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno ventiquattro ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono, salvo diverso termine stabilito dal Presidente d'intesa con i Presidenti dei Gruppi.

4. Il Governo può presentare emendamenti anche oltre il termine di cui al comma 3 e nel corso della discussione, purché strettamente nell’ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. In ogni caso, tali emendamenti sono tempestivamente trasmessi alla Commissione competente ed in quella sede è ammessa la presentazione di emendamenti a detti emendamenti.

Art. 102 - Votazione degli articoli e degli emendamenti

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.
2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
4. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all’emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell’entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l’Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l’ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell’economia o della chiarezza delle votazioni stesse.
4 -bis. Nel corso dell’esame dei disegni di legge urgenti di cui all’articolo 77, dei disegni di legge di conversione dei decreti legge e dei disegni di legge di bilancio, di stabilità e collegati alla manovra di finanza pubblica, nel caso in cui i Gruppi non abbiano proceduto alla segnalazione di cui al comma 5-bis, il rappresentante del Governo, può chiedere, prima che l’Assemblea inizi l’esame degli emendamenti riferiti ad un articolo, che sia posto per primo in votazione un articolo o un emendamento interamente sostituivo di un articolo. In tal caso, la votazione ha luogo nella seduta successiva a quella nella quale è stata avanzata la richiesta di votazione prioritaria. Ciascun gruppo ha facoltà di presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo, che è discusso congiuntamente all'articolo o all'emendamento sostitutivo sul quale il Governo ha chiesto la votazione prioritaria. Al termine della discussione congiunta viene posto in votazione per primo l'articolo o l'emendamento sul quale è stata chiesta la votazione prioritaria e, in caso di reiezione ,gli altri. In caso di approvazione da parte dell’Assemblea, i restanti emendamenti relativi all'articolo si intendono decaduti.
5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può essere avanzata da ciascun Senatore e su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.
5-bis. I Gruppi possono segnalare, prima dell’inizio dell’esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 4-bis, a votazioni riassuntive o per principi. In tal caso è garantita, con riferimento al disegno di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai senatori appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.

5-ter. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.

5-quater. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da senatori che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.

5-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5-quater non si applicano nella discussione dei disegni di legge costituzionale, nonché in quelle relative a disegni di legge che riguardino le materie di cui all’articolo 113, comma 4.

6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori.

Art. 102-bis - Effetti del parere contrario della 5ª Commissione permanente

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

1-bis. Quando un disegno di legge contenga disposizioni su cui la 5ª Commissione permanente abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, si intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all’osservanza dell’articolo 81, quarto

comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

2. Sugli emendamenti di cui al comma 1, nonché sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce l'anzidetto parere contrario della 5a Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

8. Organizzazione dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea

Art. 21 Formazione e rinnovo delle commissioni permanenti

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni quattordici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis.

2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.

3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.

4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.

4-bis. Soppresso

5. Tranne i casi previsti nei commi 2, e 4 nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.

6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

Art. 33 - Pubblicità dei lavori delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche.

2. Di ogni seduta di Commissione vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario e, ove non si proceda secondo il comma 3, il resoconto stenografico.

3. La pubblicità dei lavori può essere assicurata attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa. Di tale forma di pubblicità deve essere conservata traccia.

4. E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di pubblicità delle discussioni e delle deliberazioni relative agli argomenti di cui al comma 3 dell’articolo 31.

5. Soppresso

Art. 53 - Programma dei lavori

1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.
2. Ai lavori delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, sono dedicati tre giorni della settimana, nell'ambito di almeno quattro settimane a bimestre, di norma non coincidenti con i giorni riservati ai lavori dell'Assemblea. I lavori delle Commissioni sono in ogni caso sospesi quando l'Assemblea è convocata e hanno luogo votazioni. Per l’attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati.

2-bis. Nell’ambito di ciascuna sessione bimestrale, di norma una settimana è destinata all’attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori.

3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei Deputati, con uno o più Presidenti di Gruppi di consistenza numerica complessivamente pari ad almeno un quarto del Senato, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all’approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che si riunisce con la presenza dei Vicepresidenti del Senato e l’intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari, nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezioni e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici e adeguati. Ogni mese, almeno due sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell'articolo 79, comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 55, comma 5.

4. Il programma, se approvato all'unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.
6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.


Art. 54 - Schema dei lavori

1.Soppresso


Art. 55 - Calendario dei lavori

1. Al fine di stabilire le modalità di svolgimento del programma, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, alla quale partecipa il Governo con un proprio rappresentante, e predispone il calendario dei lavori.

2. Identico

3. Identico

4. Identico

5. Identico.

6. Identico.

7. Identico.

Art. 84 - Iscrizioni a parlare

1. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i Senatori si iscrivono a parlare di norma entro il giorno precedente l'inizio della discussione, tramite i rispettivi Gruppi parlamentari. Se non ha avuto luogo l'organizzazione della discussione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 55, il Presidente provvede ad armonizzare i tempi degli interventi con i termini del calendario. Quando un Gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I Senatori che dissentano dalle posizioni assunte dal Gruppo di appartenenza sull'argomento in discussione hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente ed i loro interventi non sono considerati ai fini del computo del tempo assegnato al loro Gruppo.
2. In mancanza del calendario dei lavori, le domande di iscrizione a parlare possono essere presentate direttamente dai Senatori alla Presidenza non oltre ventiquattro ore dall'inizio della discussione degli argomenti ai quali si riferiscono.

3. Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle domande, con facoltà di alternare gli oratori appartenenti a Gruppi parlamentari diversi.
4. Il Senatore iscritto nella discussione, che sia assente quando viene il suo turno, decade dalla facoltà di parlare. I Senatori possono scambiare tra loro l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione alla Presidenza.
5. Dichiarazioni, comunicazioni o richieste all’Assemblea su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, in relazione a circostanze o questioni di eccezionale rilevanza generale, possono essere svolte in apertura di seduta, previa informazione del Presidente, e i richiedenti possono parlare per un tempo non superiore ai dieci minuti. Negli altri casi, coloro che intendono intervenire su argomenti non iscritti all’ordine del giorno possono parlare soltanto in conclusione di seduta, previa informazione e valutazione del Presidente circa la reale attinenza delle richieste all’andamento dei lavori, e per un tempo non superiore ai tre minuti.

9. Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali


Art. 74 - Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali.

1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.
2. Per i disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'articolo 81.
3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. E' consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge. I disegni di legge d'iniziativa popolare sono in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il novantesimo giorno dalla data di avvio dell'esame in Commissione, comunque in misura non superiore a due disegni di legge nell'ambito del calendario mensile dei lavori.
4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. E' consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.

10. "Corsia preferenziale"- Disegni di legge dichiarati urgenti

Art. 77 - Dichiarazione d'urgenza

1. Il Governo ovvero uno o più Presidenti di Gruppi di consistenza numerica complessiva pari ad almeno un quarto del Senato possono chiedere che sia dichiarata l’urgenza per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'Assemblea. I disegni di legge per i quali sia stata dichiarata l’urgenza sono in ogni caso iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dalla data di dichiarazione dell’urgenza.

1-bis. Non può essere dichiarata l’urgenza dei disegni di legge costituzionale, dei disegni di legge elettorale, e dei disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi. Nel caso dei disegni di legge riguardanti prevalentemente le materie di cui all’articolo 113, comma 4, il termine per la votazione finale è di sessanta giorni a decorrere dalla dichiarazione di urgenza.

1-ter. Le richieste di urgenza sono presentate al Presidente del Senato il quale le sottopone per l'esame congiunto alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, ai fini dell'inserimento dei relativi argomenti, in misura non superiore a tre, nel calendario mensile dei lavori. Qualora non si raggiunga l’accordo sul complesso delle richieste di urgenza, il Presidente del Senato predispone uno schema comprensivo di un massimo di tre argomenti e lo sottopone all’Assemblea, la quale vota, previa unica discussione limitata a non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

1-quater. Qualora la dichiarazione di urgenza si riferisca ad un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, i termini di cui ai comma 1 ed 1-bis sono ridotti rispettivamente a venti ed a quarantacinque giorni.

2. Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente.

11. Omogeneità di materia e obbligo di relazione tecnica

Art. 72-bis - Disegni di legge

1. I disegni di legge sono composti da uno o più articoli di contenuto omogeneo.

2. Il Presidente dichiara irricevibili i disegni di legge composti da articoli aventi contenuto eterogeneo.

Art. 76-bis - Relazione tecnica sui disegni di legge, sugli schemi di decreto legislativo e sugli emendamenti

1. Non possono essere assegnati alle competenti Commissioni permanenti i disegni di legge di iniziativa governativa, di iniziativa regionale o del CNEL, nonché gli schemi di decreto legislativo che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica, conforme alle prescrizioni di legge, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture.
2. Sono improponibili gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate e non siano corredati della relazione tecnica redatta nei termini di cui al comma 1.
3. Un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia e, in ogni caso, la 5a Commissione permanente possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i disegni di legge di iniziativa popolare o parlamentare e gli emendamenti di iniziativa parlamentare al loro esame, ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione sui disegni di legge deve essere trasmessa dal Governo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Presidente del Senato richiede al Presidente della Corte dei conti, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, le valutazioni sulle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione di decreti-legge o dalla emanazione di decreti legislativi, quando la relativa domanda sia presentata in forma scritta da almeno un terzo dei componenti delle Commissioni competenti per materia. Per i decreti-legge la domanda non può essere avanzata oltre il quinto giorno dal deferimento del disegno di legge di conversione alla Commissione competente.

12. Computo astenuti


Art. 107 - Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, dodici senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verificazione del numero legale.
2 bis. Ai fini della verifica del numero legale, i senatori che prima che si dia inizio alla votazione abbiano dichiarato di astenersi sono considerati presenti. Sono altresì considerati presenti i senatori che abbiano richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale.
3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

13. Sessione di bilancio

Art. 125 - Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica

1. Alla 5a Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge di stabilità, il documento di programmazione economico-finanziaria, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica. La 5ª Commissione permanente provvede a trasmettere i disegni di legge, le relazioni e i documenti di cui al periodo precedente al Servizio del bilancio del Senato, ai fini del controllo sulle quantificazioni degli effetti finanziari delle politiche economiche e di bilancio.

Art. 126 - Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge di stabilità

1. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge di stabilità sono deferiti alla 5a Commissione permanente per l'esame generale congiunto. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge di stabilità sono contestualmente deferiti alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarli congiuntamente per le parti di sua competenza.
2. Per l'organizzazione della discussione nella 5a Commissione permanente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 5.
3. Quando il disegno di legge di stabilità è presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5a Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.
4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5a Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge finanziaria rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge di stabilità e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.
5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge di stabilità partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.
6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5a Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della 5a Commissione permanente senza diritto di voto.
7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5a Commissione permanente.
8. La 5a Commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, e successivamente alla comunicazione, da parte del Servizio del Bilancio delle valutazioni di cui all’articolo 125, approva la relazione generale sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge di stabilità, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.
9. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge di stabilità sono presentati dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro sette giorni e entro ventitre giorni dal deferimento del disegno di legge di stabilità, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi sette giorni. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge di stabilità sono trasmessi dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.
10. Ciascuna Commissione, durante l'esame congiunto, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge di stabilità, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.
11. Dalla data del deferimento del disegno di legge di stabilità e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, né disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Rimangono conseguentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti.
12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
Art. 128 - Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge di stabilità

1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi al disegno di legge di stabilità devono essere presentati alla 5a Commissione permanente. I Senatori che non facciano parte della 5a Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.
1-bis. Nel corso dell’esame in Assemblea, al disegno di legge di stabilità possono essere presentati soltanto emendamenti, di iniziativa parlamentare o governativa, soppressivi o interamente sostitutivi di articoli del testo proposto dalla 5ª Commissione permanente, che non introducano materie nuove. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce il numero massimo di emendamenti che ciascun Gruppo può presentare in Assemblea, tenuto conto degli articoli del testo proposto dalla 5ª Commissione e della consistenza numerica del Gruppo stesso. I senatori che dissentono dal proprio Gruppo possono presentare, complessivamente, un numero di emendamenti non superiore ad un decimo di quelli del Gruppo di appartenenza.
2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5a Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.
3. Gli emendamenti di cui al comma 2 respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente.
4. È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti di cui ai commi 1-bis e 2 che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5ª Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.
5. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
6. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge di stabilità che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge di stabilità o estranee all'oggetto della legge di bilancio o della legge finanziaria, come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.
6-bis. Gli emendamenti sull’approvazione dei quali il Governo preannunci la posizione della questione di fiducia sono immediatamente trasmessi, insieme con la relazione tecnica di cui all’articolo 76-bis, comma 1, alla 5ª Commissione permanente. Questa accerta se gli emendamenti introducano materie nuove rispetto a quelle già valutate dalla Commissione stessa e se rechino disposizioni non ammissibili ai sensi del precedente comma 6. La Commissione riferisce all’Assemblea nel termine stabilito dal Presidente del Senato, il quale adotta le conseguenti determinazioni.
6-ter. L’articolo 76-bis, comma 2, si applica anche agli emendamenti presentati dal relatore di maggioranza e a quelli su cui il Governo esprima parere favorevole.

14. Istituzione del Comitato per il controllo sui conti pubblici

Art. 130-bis - Comitato per il controllo sui conti pubblici. Soppresso

15. Audizioni della Corte dei conti

Art. 133 - Richiesta di elementi informativi alla Corte dei conti

1.Un terzo dei componenti delle Commissioni ha facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare la Corte dei conti a fornire informazioni, chiarimenti e documenti, nel rispetto delle competenze alla Corte stessa attribuite dalle leggi vigenti.

16. Question time

Art. 151-bis - Interrogazioni a risposta immediata

1. Periodicamente, e comunque almeno una volta a settimana, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a questioni di interesse generale nell'ambito delle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, almeno una volta ogni due mesi, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio sono fissate con congruo anticipo, d’intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia.
3. In Assemblea ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante del Governo, per non più di dieci minuti.
4. Un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.

5. Il rappresentante del Governo risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.
6. Il Presidente del Senato dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo.